Quadro normativo
Legge 4/2013
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
CoFiP agisce e persegue i suoi scopi nel pieno rispetto della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate. Trasparenza e legalità caratterizzano l'Associazione e i suoi soci. L'attività svolta è sempre al servizio e a tutela del cittadino.
CoFiP è iscritta al MIMIT
CoFiP è iscritta nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge 4/2013.
Principali disposizioni
Definizioni
Definisce le professioni non organizzate come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile.
Libertà di esercizio della professione
Chiunque svolga una delle professioni di cui all'articolo 1 è libero di farlo, ma deve rispettare i principi di correttezza, competenza, indipendenza e imparzialità. L'esercizio della professione non è subordinato all'iscrizione ad alcun albo, registro o elenco.
Qualificazione dell'attività professionale
Le associazioni professionali possono rilasciare attestati di qualità dei servizi ai propri soci. Il professionista può pubblicizzare la propria iscrizione all'associazione e il possesso dell'eventuale attestato di qualità.
Elenco delle associazioni professionali
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle associazioni professionali che rispettano i requisiti previsti dalla legge e che hanno trasmesso la relativa dichiarazione.
Sportello del Cittadino
Le associazioni professionali istituiscono uno sportello del consumatore che fornisce all'utente informazioni relative all'iscritto all'associazione di cui si avvale o si intende avvalersi, e riceve i reclami presentati dall'utente nei confronti dell'iscritto.